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  ICI – PER LE AZIENDE AGRICOLE
Postato Martedì, 05 febbraio 2008 ore 10:02 da catastoonline

GEOMETRA Scrive "

Domanda:
Da quando alcuni anni fa ho dato incarico al mio tecnico di fiducia di censire catastalmente i fabbricati posti nella mia azienda agricola, il comune continua ad inviarmi degli avvisi di accertamento applicando la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni. Considerato che:
1) I fabbricati della mia azienda agricola sono stati realizzati in data antecedente al 1° settembre 1967;
2) Prima dell’accatastamento risultavano fabbricati rurali e quindi non pagavo l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
3) A seguito dell’accatastamento è stato necessario attribuire la categoria catastale C/2 e C/6 ai vari immobili;
E’ giusto che paghi l’ICI?
G. S.

Domanda:
Da quando alcuni anni fa ho dato incarico al mio tecnico di fiducia di censire catastalmente i fabbricati posti nella mia azienda agricola, il comune continua ad inviarmi degli avvisi di accertamento applicando la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni. Considerato che:
1) I fabbricati della mia azienda agricola sono stati realizzati in data antecedente al 1° settembre 1967;
2) Prima dell’accatastamento risultavano fabbricati rurali e quindi non pagavo l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
3) A seguito dell’accatastamento è stato necessario attribuire la categoria catastale C/2 e C/6 ai vari immobili;
E’ giusto che paghi l’ICI?
G. S.


Risposta:
Gentile lettore, secondo la sua descrizione è difficile dare una risposta. Comunque, sappia che secondo l’attuale normativa in vigore, tutti i fabbricati rurali non possono più esistere. Difatti, già da diversi anni è in vigore una legge che impone di procedere con immediatezza alla relativa variazione, attribuendo la categoria catastale più idonea ai vari fabbricati e accessori e quindi “A” per abitazione, “C/2” per i magazzini e i depositi, “C/6” per le stalle, le scuderie e così via. L’attribuzione della categoria catastale, della classe e della consistenza fa scaturire la rendita catastale, che logicamente non sarà di bassa entità. La pubblica amministrazione visionando la visura catastale troverà la rendita e quindi applicherà l’imposta comunale sugli immobili (l’I.C.I.). Supponendo che Lei rientri nei requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 23 marzo 1998, articolo 2, ovvero:
a) Lei sia un coltivatore diretto;
b) Possegga oltre mq 10.000,00 di terreno;
c) Il suo reddito provenga per intero dall’attività agricola esercitata sul fondo o quanto meno per i due terzi;
d) E’ scritto alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Catania;
può chiedere all’Agenzia delle Entrate di Caltagirone la dichiarazione di ruralità, inerente i fabbricati insistenti nell’azienda agricola di Sua proprietà.
Tenga presente che all’istanza dovrà allegare una serie di documenti che brevemente Le riassumo:
I) L’ultimo unico presentato;
II) Le copie delle fatture d’acquisto e di vendita dell’ultimo esercizio;
III) Le visure catastali di tutti i fabbricati e delle particelle del terreno;
IV) La mappa catastale dell’azienda agricola;
V) I titoli di proprietà.
L’Agenzia delle Entrate una volta acquisita l’istanza, chiederà un parere all’Agenzia del Territorio di Catania che a sua volta farà un sopralluogo nel sito per verificare la rispondenza dei requisiti da Lei dichiarati.
Ottenuta la ruralità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovrà presentare la relativa comunicazione su opportuno modulo prestampato, presso il protocollo del Comune di Caltagirone che provvederà ad esonerarLa dal pagare l’imposta in questione.

"
 

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